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Roma, 11 luglio 2017
Circolare n. 121/2017
Oggetto:
Tributi – Definitive le misure contenute nella Manovra correttiva – D.L.
n.50/2017 convertito nella legge 21.6.2017, n.96, su S.O. alla G.U. n.144 del
23.6.2017.
Si
riepilogano di seguito le disposizioni di natura tributaria contenute nella
Manovra correttiva indicata in oggetto.
IVA - Split payment (art.1) – L’obbligo del
meccanismo del cosiddetto split payment
che impone alle PA di versare direttamente all’Erario l’Iva relativa alle
fatture di acquisto di beni e servizi è stato esteso; in particolare il novero
delle PA che rientrano in questa nuova modalità di versamento dell’Iva è più
ampio rispetto a quanto previsto nel D.L. n.50/2017, comprendendo anche
Università, Asl, Enti ospedalieri, Enti pubblici di assistenza e previdenza,
Agenzie ed enti regionali del lavoro, Fondazioni e teatri, società controllate
da detti enti pubblici, società inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana; inoltre tra i soggetti fornitori obbligati ad applicare lo split
payment sono stati ricompresi, in aggiunta alle società, i professionisti. Ovviamente
non riscuotendo più l’Iva i fornitori delle PA potrebbero trovarsi ad essere più
facilmente a credito di imposta: per questo motivo è stato previsto che per
tali soggetti dal 2018 il rimborso Iva avvenga con tempi più celeri.
L’estensione si applica a decorrere dalle fatture emesse dall’1 luglio.
Modifiche alla voluntary disclosure (art.1 ter) – Sono state introdotte norme agevolative in materia di
rientro agevolato di capitali dall’estero, in particolare relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e autonomo; inoltre è stato allentato il regime
sanzionatorio.
Termini di detrazione dell’IVA (art.2) – E’ stato ridotto il termine per esercitare il diritto di
detrazione dell’Iva prevedendo che il diritto stesso sorge nel momento in cui
l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione
relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo (in precedenza la detrazione era consentita
fino alla dichiarazione del secondo anno). La disposizione, che si applica alle
fatture e alle bollette doganali emesse dall’1 gennaio 2017, è penalizzante
perché aumenta il disallineamento tra i termini dell’accertamento e quelli
della detrazione con la conseguenza che la maggiore Iva accertata rimane
indetraibile.
Indebite compensazioni (art.3) – Com’è noto, è stata abbassata da 15 mila a 5 mila euro la
soglia della compensazione oltre la quale occorre il visto di conformità; la modifica
riguarda le compensazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive,
addizionali, Iva, Irap; in particolare riguardo all’Iva è stato previsto che la
limitazione si applichi non solo il credito annuale, ma anche a quelli
trimestrali; per contro è stato anticipato il periodo a partire dal quale si
può effettuare la compensazione: dal decimo giorno successivo alla
presentazione della dichiarazione da cui scaturisce il credito (in precedenza
dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione a credito). Sono state inoltre introdotte sanzioni specifiche per
le indebite compensazioni: oltre al recupero del credito utilizzato (che non
potrà essere versato utilizzando eventuali ulteriori crediti), sarà applicata
una sanzione amministrativa del 30 per cento. Infine la presentazione del
modello F24 per il pagamento con compensazione dovrà obbligatoriamente avvenire
coi canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Aiuto Crescita Economica (art.7) – La legge di conversione ha cancellato le disposizioni che
erano state previste in materia di ACE, l’aiuto per incentivare la
patrimonializzazione delle imprese; in particolare è stato ripristinato il
calcolo del beneficio sulla base dell’incremento del capitale alla data del 31
dicembre 2010 (e non più con riferimento a una base mobile come previsto dal
decreto), inoltre sono state ridotte le aliquote ACE. Le modifiche si applicano
a partire dal periodo d’imposta 2017.
Clausole salvaguardia IVA e accise (art.9) – Gli aumenti
dell’aliquota Iva e delle accise previsti dalla legge di Stabilità 2015 qualora
i saldi di finanza pubblica non fossero in equilibrio è ulteriormente slittato
al 2018 per l’Iva e al 2019 per le accise.
Indici sintetici di affidabilità fiscale (art.9 bis) – Gli Studi di Settore vengono soppiantati dai nuovi
Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) a decorrere dal periodo
d’imposta 2017. La novità rispetto agli Studi è che i nuovi indici
consentiranno di accedere a regimi premiali, anziché essere strumenti di
accertamento. Con successivo decreto il Ministero delle Finanze stabilirà i
vari gradi di affidabilità che saranno riconosciuti alle imprese contribuenti
in base ai ricavi dichiarati. I regimi premiali riguarderanno la possibilità di
compensazioni senza visto di conformità, nonché la riduzione dei termini di
accertamento.
Reclamo e mediazione (art.10) – E’ stato confermato
che per controversie tributarie fino a 50 mila euro (in precedenza 20 mila)
diventa obbligatorio esperire gli istituti della mediazione e del reclamo, a
partire dagli atti notificati dal 2018. La legge di conversione ha chiarito che
la norma non si applica ai tributi che costituiscono risorse proprie
tradizionali secondo le norme comunitarie e dunque ai tributi doganali.
Definizione agevolata delle controversie
tributarie (art.11)
– Sono state confermate le disposizioni per la definizione agevolata delle liti
contro l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio il
cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in
vigore del decreto legge); la legge di conversione ha aperto la possibilità
anche agli enti locali di applicare la definizione agevolata per i tributi di
loro competenza. Sono esclusi dalla definizione agevolata i ricorsi che
riguardano i tributi doganali (Iva all’importazione, dazi, accise). La
definizione agevolata avviene col pagamento delle imposte dovute più gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza le sanzioni e gli interessi
di mora. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre
2017; il pagamento può essere rateizzato se supera i 2 mila euro.
IRI (art.58) – Com’è noto, la
legge di bilancio 2017 ha introdotto il regime IRI una nuova tassazione
separata del reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società
in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità
ordinaria, prevedendo che il reddito di impresa sia escluso dalla formazione
del reddito complessivo ai fini Irpef e tassato con aliquota IRES (pari al 24
per cento). Le disposizioni del decreto legge n.50, confermate dalla legge di
conversione, prevedono che gli utili conseguiti nel corso del regime IRI
prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza di tale regime concorreranno
integralmente a formare il reddito del soggetto percettore. L’IRI che era stata
versata su quegli utili dalla società contribuirà a costituire un credito
d’imposta in capo al percettore stesso.
Transfer pricing (art.59) – La legge di conversione ha confermato le modifiche alla
disciplina del transfer pricing introdotte dal decreto legge n.50. Pertanto
nelle transazioni infragruppo non c’è più un riferimento al valore normale dei
beni e servizi scambiati, bensì vale ora il criterio del prezzo di libera
concorrenza.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.89/2017
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Codirettore |
Allegato uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo.
Testo del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21
giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore
degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FINANZA PUBBLICA
Capo I
Disposizioni in materia di
entrate
Art. 1
Disposizioni per il contrasto
all'evasione fiscale
1. All'articolo 17-ter
del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni
di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di
amministrazioni
pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni e
integrazioni, per le
quali i cessionari
o committenti non
sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia
d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai
medesimi
secondo modalita' e
termini fissati con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.»;
b) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano
anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' controllate,
ai sensi dell'articolo
2359, primo
comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate,
ai sensi dell'articolo
2359, primo
comma, n. 1),
del codice civile,
direttamente dalle regioni,
province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) societa'
controllate direttamente o indirettamente,
ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1),
del codice civile,
dalle
societa' di cui alle lettere
a) e b), ancorche'
queste ultime
rientrino fra le societa'
di cui alla
lettera d) ovvero
fra i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
d) societa' quotate
inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice
alternativo di
riferimento per il mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni
del presente articolo si applicano
fino al
termine di scadenza della misura speciale di deroga
rilasciata dal
Consiglio
dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395
della
direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o
prestatori, i cessionari o i
committenti
di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un
documento
attestante
la loro
riconducibilita' a soggetti
per i quali
si
applicano le
disposizioni del presente
articolo. I cedenti
e
prestatori in
possesso di tale
attestazione sono tenuti
all'applicazione
del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si
applicano agli
enti pubblici gestori
di demanio collettivo,
limitatamente
alle cessioni di beni e alle prestazioni
di servizi
afferenti
alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
c) il comma 2 e' abrogato.
c-bis) la
rubrica e' sostituita
dalla seguente: «Operazioni
effettuate
nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
societa'».
2. All'articolo 1, comma
633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola
«dei».
3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da
emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore
del presente
decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle norme di
cui
ai commi 1 e 2 .
4. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano
alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a partire
dal 1° luglio
2017.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio
2018 i rimborsi
da conto
fiscale
di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono
pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione
prevista
dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997,
n. 241, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili sulla
contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi
di
bilancio».
4-ter. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da
emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della
legge
di conversione del presente
decreto, sono disciplinate
le
modalita'
di attuazione del comma 4-bis.
4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo
12 del
decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
interpretano
nel
senso che esse si applicano alle prestazioni
di trasporto di
veicoli
al seguito di passeggeri in quanto accessorie
rispetto alle
prestazioni principali
di trasporto di
persone, assoggettate
all'imposta
sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del
10
per cento, ai sensi del numero 1-ter)
della parte II-bis
della
tabella
A e del numero 127-novies) della parte III
della tabella A
allegata
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972,
nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo
10, primo comma, numero 14), del medesimo
decreto del
Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio
decreto,
da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di
applicazione
del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
22
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre
2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in
applicazione
dell'articolo 60-bis del decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
***** OMISSIS*****
Art. 1 ter
Modifiche alla disciplina della
voluntary disclosure
1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge
28 giugno
1990,
n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4
agosto
1990,
n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) se
alla formazione del
reddito complessivo concorrono
redditi
prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere
c)
e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
non si
applica
l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente
articolo» sono
inserite
le seguenti: «, nonche' per le imposte di
cui all'articolo
19,
commi 13 e 18, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
c) alla lettera g):
1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)»
sono sostituite dalle
seguenti:
«alla lettera f)»;
2) al numero 2), le parole: «del numero 1)
della presente lettera »
sono
sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole:
«le
somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «.
L'importo delle
somme da versare,
calcolato a seguito
della
maggiorazione
di cui al periodo precedente,
compreso quanto gia'
versato,
non puo' essere comunque superiore a quello
determinato ai
sensi
del numero 1) della presente lettera»;
3) al numero 3), le parole: «del numero 1)
della presente lettera »
sono
sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole:
«le
somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti:
«.
L'importo delle
somme da versare,
calcolato a seguito
della
maggiorazione
di cui al periodo precedente,
compreso quanto gia'
versato,
non puo' essere comunque superiore a quello
determinato ai
sensi
del numero 1) della presente lettera».
2. La disposizione di cui al comma 1,
lettera a), del
presente
articolo
si applica anche agli atti emanati
ai sensi dell'articolo
5-quater,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990,
n.
167,
convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990,
n.
227,
non ancora definiti alla
data di entrata
in vigore della
disposizione
medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle
imposte
gia' pagate.
***** OMISSIS*****
Art. 2
Modifiche all'esercizio
del diritto alla detrazione
dell'IVA
1. All'articolo 19,
comma 1,
del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e'
sostituito
dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai
beni e servizi acquistati
o importati sorge
nel momento in cui
l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu'
tardi con la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla
detrazione e'
sorto ed alle condizioni
esistenti al momento
della nascita del
diritto medesimo.»
2. All'articolo 25, primo comma
, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «,
ovvero» a
«imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale e'
esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque
entro il
termine di presentazione
della dichiarazione annuale
relativa
all'anno di ricezione della fattura e con
riferimento al medesimo
anno.»
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano alle
fatture
e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
***** OMISSIS*****
Art. 3
Disposizioni in materia di
contrasto
alle indebite
compensazioni
1. All'articolo 1, comma
574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo sono
soppresse le parole:
«di cui
all'articolo 3 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602»
e le parole
«15.000 euro annui»
sono
sostituite con le parole «5.000 euro annui»;
b) dopo l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente:
«Nei casi di
utilizzo in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di
cui al presente
comma in violazione
dell'obbligo di apposizione
del visto di
conformita' o della sottoscrizione di
cui, rispettivamente, al
primo
e al secondo periodo sulle dichiarazioni da
cui emergono i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai
sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono
da dichiarazioni
con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi
da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo
1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al
recupero
dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle
modalita'
di cui al
primo periodo e
dei relativi interessi,
nonche'
all'irrogazione delle sanzioni.»
2. All'articolo 10,
comma 1,
lettera a), del
decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3
agosto
2009, n. 102 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
numero 7:
1) il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «I contribuenti che
intendono utilizzare
in compensazione il
credito annuale o
infrannuale
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
5.000
euro annui hanno l'obbligo di
richiedere l'apposizione del
visto
di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sulla dichiarazione o
sull'istanza
da cui emerge il credito»;
2)
al secondo periodo,
dopo le parole:
«In alternativa la
dichiarazione»
sono inserite le seguenti: «o l'istanza»;
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il
seguente:
«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17
del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al
presente
comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di
conformita'
o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo
e
al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i
crediti
stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello
stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o
istanze
con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi
da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma
421,
della legge 30 dicembre 2004, n.
311, l'ufficio procede
al
recupero
dell'ammontare dei crediti utilizzati
in violazione delle
modalita'
di cui al primo periodo e dei relativi
interessi, nonche'
all'irrogazione
delle sanzioni.»
b) al numero 7-bis le
parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti «5.000 euro».
3. All'articolo 37,
comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.
248, le parole: «per importi superiori a
5.000 euro annui,»
sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi
alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute
alla fonte,
alle imposte
sostitutive delle imposte
sul reddito, all'imposta
regionale sulle attivita'
produttive e dei
crediti d'imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».
4.
All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004,
n.
311,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per il pagamento
delle
somme dovute, di cui al periodo precedente,
non e' possibile
avvalersi
della compensazione prevista dall'articolo 17
del decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241. In caso di
iscrizione a ruolo
delle
somme dovute, per il relativo pagamento
non e' ammessa
la
compensazione
prevista dall'articolo 31 del decreto-legge
31 maggio
2010,
n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30
luglio
2010,
n. 122».
4-bis. All'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n.
241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole:
«a partire dal
giorno
sedici
del mese
successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «a
partire
dal decimo giorno successivo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Qualora il credito di imposta
utilizzato in compensazione
risulti
superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano
il
limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi
del presente
articolo,
il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della
disposizione di
cui al periodo
precedente e' fissata
con
provvedimenti del
direttore dell'Agenzia delle
entrate. Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
altresi'
indicate
le modalita' con le
quali lo scarto
e' comunicato al
soggetto
interessato».
4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della
legge 3 agosto 2004, n.
206,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al
primo
periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli
elenchi
del collocamento obbligatorio di cui alla
legge 12 marzo
1999,
n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla
legge
23 novembre 1998, n. 407».
4-quater. A decorrere dal 1º gennaio
2018, in luogo
di quanto
previsto
dall'articolo 7, comma 1, primo
periodo, della legge
3
agosto
2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di
atti di
terrorismo e delle
stragi di tale
matrice, dei loro
superstiti
nonche' dei familiari di cui all'articolo 3
della citata
legge
n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni
anno, la rivalutazione
automatica
in misura pari alla
variazione dell'indice ISTAT
dei
prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso
ai
trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica
un
incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento
calcolato sull'ammontare dello
stesso trattamento per
l'anno
precedente,
secondo l'articolazione indicata dall'articolo
69 della
legge 23
dicembre 2000, n.
388, da riferire
alla misura
dell'incremento
medesimo. Gli incrementi di cui al secondo
periodo
del
presente comma sono compresi in quelli di cui
al primo periodo
del
presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
4-quinquies. All'onere derivante dal
comma 4-quater, valutato
in
417.000
euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000
euro
per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro
per
l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro
per
l'anno
2025, 3.035.000 euro per l'anno
2026 e 3.439.000
euro a
decorrere
dall'anno 2027, si provvede, quanto a
200.000 euro per
l'anno
2019, a 820.000 euro per l'anno 2020,
a 1.163.000 euro
per
l'anno
2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro
per
l'anno
2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro
per
l'anno
2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a
3.439.000 euro a
decorrere
dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n.
190, e,
quanto a 217.000
euro per l'anno
2019, mediante
corrispondente
riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica,
di cui all'articolo 10,
comma 5, del
decreto-legge 29
novembre 2004, n.
282, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-sexies. Agli oneri valutati di
cui al comma
4-quinquies, si
applica
l'articolo 17, commi da 12
a 12-quater, della
legge 31
dicembre
2009, n. 196.
***** OMISSIS*****
Art. 7
Rideterminazione delle aliquote
dell'ACE
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota
percentuale per il
calcolo
del rendimento nozionale
del nuovo capitale
proprio e'
fissata
all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio
di
applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta
in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre
2015, al 31
dicembre 2016
e al 31
dicembre 2017 l'aliquota
e' fissata,
rispettivamente,
al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per
cento
e
all'1,6 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a partire dal
periodo
d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31
dicembre
2016.
3. La determinazione dell'acconto dovuto ai
fini dell'imposta sui
redditi
delle societa' relativo al periodo d'imposta
successivo a
quello
in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale
imposta
del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata
applicando
le disposizioni di cui al comma 1.
***** OMISSIS*****
Art. 9
Avvio della
sterilizzazione delle clausole
di salvaguardia
concernenti le aliquote dell'IVA e
delle accise
1. All'articolo 1, comma
718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole
«e' incrementata di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «e'
incrementata di 1,5 punti
percentuali dal 1°
gennaio 2018 e di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019
e di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
b) alla
lettera b), le
parole «e di
ulteriori 0,9 punti
percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«e
di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la
medesima
aliquota e' ridotta di 0,5
punti percentuali a
decorrere dal 1°
gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata
al 25 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;
c) alla lettera c), le
parole «2018», ovunque
ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «2019».
Art. 9 bis
Indici sintetici di affidabilita'
fiscale
1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili
e
di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte
dei
contribuenti
e il rafforzamento della
collaborazione tra questi
e
l'Amministrazione
finanziaria, anche con
l'utilizzo di forme
di
comunicazione preventiva
rispetto alle scadenze
fiscali, sono
istituiti
indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita'
di impresa, arti o
professioni, di seguito
denominati
«indici».
Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi
di dati
e informazioni relativi
a piu' periodi
d'imposta,
rappresentano
la sintesi di indicatori elementari tesi
a verificare
la
normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,
anche
con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una
scala
da 1 a 10 il grado di affidabilita'
fiscale riconosciuto a
ciascun
contribuente, anche al fine di consentire
a quest'ultimo,
sulla base
dei dati dichiarati
entro i termini
ordinariamente
previsti,
l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del
Ministro dell'economia
e
delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il
quale sono
applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici,
indispensabili per
tenere conto di
situazioni di natura
straordinaria,
anche correlate a modifiche normative e
ad andamenti
economici
e dei mercati, con
particolare riguardo a
determinate
attivita'
economiche o aree territoriali,
sono approvate entro
il
mese
di febbraio del periodo d'imposta successivo
a quello per il
quale
sono applicate. Gli indici sono
soggetti a revisione
almeno
ogni
due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da
emanare
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le
attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero
deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta
in corso
al 31 dicembre
2017, il provvedimento
del direttore
dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente
periodo e' emanato
entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di
conversione
del presente decreto.
3.
I dati rilevanti
ai fini della
progettazione, della
realizzazione,
della costruzione e dell'applicazione degli
indici
sono
acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento
vigente, dalle
fonti informative disponibili
presso l'anagrafe
tributaria,
le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di
finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al
fine
di
consentire un'omogenea raccolta
informativa, i dati
economici,
contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli
stessi,
sulla base di quanto previsto dalla
relativa documentazione
tecnica e
metodologica approvata con il decreto
del Ministro
dell'economia
e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente
dal regime
di determinazione del
reddito utilizzato. Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare
entro
il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli
indici,
sono
individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione
del
primo periodo si applica, nelle
more dell'approvazione degli
indici
per tutte le
attivita' economiche interessate,
anche ai
parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge
28 dicembre
1995, n. 549,
e agli studi
di settore previsti
dall'articolo
62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993,
n. 331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
Per
i periodi d'imposta 2017 e 2018, il
provvedimento di cui al
secondo
periodo del presente comma
e' emanato entro
il termine
previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 22
luglio 1998, n.
322, per
l'approvazione
dei modelli di dichiarazione
relativi ai predetti
periodi
d'imposta.
5. L'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei contribuenti o
degli
intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante
l'utilizzo delle
reti telematiche e
delle nuove tecnologie
informatiche, appositi
programmi informatici di
ausilio alla
compilazione
e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4,
nonche'
gli elementi
e le informazioni
derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione
degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi
d'imposta nei quali
il
contribuente:
a) ha iniziato o
cessato l'attivita' ovvero
non si trova
in
condizioni
di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, esclusi quelli
di
cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,
comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917, di
ammontare
superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o
revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono
essere
previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita'
degli
indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze e'
istituita una
commissione di esperti,
designati dallo stesso
Ministro,
tenuto anche conto delle segnalazioni
dell'Amministrazione
finanziaria,
delle organizzazioni economiche di categoria
e degli
ordini professionali. La
commissione e' sentita
nella fase di
elaborazione
e, prima dell'approvazione e
della pubblicazione di
ciascun
indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a
rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle
attivita'
economiche
per le
quali devono essere
elaborati gli indici.
I
componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito.
Non spetta ad essi il rimborso
delle spese eventualmente
sostenute. Fino
alla costituzione della
commissione di cui al
presente
comma, le sue funzioni sono svolte dalla
commissione degli
esperti
di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8
maggio 1998,
n.
146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione
di cui
al presente comma
a decorrere dalla
data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali
trovano applicazione gli
indici, i
contribuenti interessati possono
indicare nelle
dichiarazioni
fiscali ulteriori componenti positivi,
non risultanti
dalle
scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile
ai fini delle imposte sui
redditi, per migliorare
il
proprio
profilo di affidabilita' nonche'
per accedere al
regime
premiale
di cui al comma 11.
Tali ulteriori componenti
positivi
rilevano anche
ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive
e determinano un corrispondente maggior volume
di affari
rilevante ai
fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai
fini
dell'imposta sul
valore aggiunto, salva
prova contraria,
all'ammontare degli
ulteriori componenti positivi
di cui ai
precedenti periodi
si applica, tenendo
conto dell'esistenza di
operazioni
non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di
beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al
comma 9 non comporta
l'applicazione
di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle
relative imposte sia effettuato
entro il termine
e con le
modalita'
previsti per il versamento
a saldo delle
imposte sui
redditi,
con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute
a titolo di saldo
e di acconto
delle imposte ai
sensi
dell'articolo
20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. In
relazione ai diversi
livelli di affidabilita'
fiscale
conseguenti
all'applicazione degli indici,
determinati anche per
effetto
dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al
comma
9, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del
visto di conformita'
per la
compensazione
di crediti per un importo non superiore a
50.000 euro
annui
relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo
non
superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette
e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla
prestazione
della garanzia per i rimborsi dell'imposta
sul valore
aggiunto
per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della
disciplina delle societa'
non
operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,
anche ai fini di quanto previsto al secondo
periodo del comma
36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d)
l'esclusione degli accertamenti
basati sulle presunzioni
semplici
di cui all'articolo 39, primo
comma, lettera d),
secondo
periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973,
n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con
graduazione in funzione
del livello
di affidabilita', dei
termini di decadenza
per
l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600,
con
riferimento al reddito di
impresa e di
lavoro autonomo, e
dall'articolo 57,
comma 1, del
decreto del Presidente
della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
f)
l'esclusione della determinazione sintetica
del reddito
complessivo
di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il
reddito
complessivo accertabile
non ecceda di due terzi
il reddito
dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono
individuati
i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento
alle
annualita' pregresse, ai quali e' collegata la
graduazione dei
benefici
premiali indicati al comma 11; i
termini di accesso
ai
benefici
possono essere differenziati tenendo
conto del tipo
di
attivita'
svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta
interessato dai benefici
premiali
di cui al comma 11, in caso di violazioni
che comportano
l'obbligo
di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del
codice di
procedura
penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo
10
marzo 2000, n. 74, non si applicano
le disposizioni di
cui al
comma
11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo
della guardia di
finanza,
nel
definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del
rischio di
evasione fiscale, tengono
conto del livello
di
affidabilita'
fiscale dei contribuenti derivante
dall'applicazione
degli indici
nonche' delle informazioni
presenti nell'apposita
sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,
del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,
n.
605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146,
dopo
le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli
indici
sintetici di affidabilita' fiscale».
La societa' indicata
nell'articolo
10, comma 12, della legge
8 maggio 1998,
n. 146,
provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea
a
sviluppare
innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le attivita'
di analisi per
contrastare la sottrazione
all'imposizione
delle basi imponibili, anche di natura
contributiva,
ad
aggiornare la mappa del rischio di evasione
e a individuare
le
relative
aree territoriali e settoriali di
intervento. Al fine
di
consentire
lo svolgimento delle
attivita' di cui
al precedente
periodo
e di assicurare il coordinamento delle stesse
con ulteriori
attivita'
svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per
conto
di altre amministrazioni, la stessa societa'
puo' stipulare
specifiche convenzioni
con le amministrazioni pubbliche
di cui
all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165,
ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad
oggetto
anche lo
scambio, l'utilizzo e la condivisione
dei dati, dei
risultati
delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre
attivita',
sono stipulate esclusivamente per le
finalita' stabilite
dal
presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni
che
hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per
il
contrasto della sottrazione di basi imponibili,
anche di natura
contributiva,
sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza,
con
le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale
della previdenza
sociale,
con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della
guardia
di finanza. Le quote di partecipazione al
capitale della
societa'
di cui al secondo periodo del presente comma possono essere
cedute,
in tutto o in parte, al
Ministero dell'economia e
delle
finanze,
in conformita' ai principi disposti dal decreto
legislativo
19
agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione
dei dati rilevanti ai
fini della
costruzione e dell'applicazione degli
indici, o di
comunicazione
inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la
sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,
del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. L'Agenzia
delle
entrate, prima
della contestazione della
violazione, mette a
disposizione
del contribuente, con le modalita' di cui
all'articolo
1,
commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190,
le
informazioni
in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la
comunicazione
dei dati o a
correggere spontaneamente gli
errori
commessi.
Del comportamento del contribuente
si tiene conto
nella
graduazione
della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei
casi
di omissione della comunicazione di cui al primo periodo,
puo'
altresi' procedere,
previo contraddittorio, all'accertamento dei
redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive e
dell'imposta
sul valore aggiunto
ai sensi, rispettivamente, del
secondo
comma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono
emanate
le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione
del
presente
articolo.
18.
Le disposizioni normative
e regolamentari relative
all'elaborazione e
all'applicazione dei parametri
previsti
dall'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,
e degli studi di settore
previsti dagli articoli
62-bis e
62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427,
cessano di
produrre
effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi,
con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
Ad
eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme
che,
per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle
disposizioni
citate nel precedente periodo e ai limiti
previsti per
l'applicazione
degli studi di settore si intendono
riferite anche
agli
indici. Per le attivita' di
controllo, di accertamento
e di
irrogazione delle
sanzioni effettuate in
relazione ai periodi
d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo
si applicano
le
disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata
in
vigore
della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati
l'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998,
n. 146, e
l'articolo
7-bis
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni
del presente articolo
non
devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica.
***** OMISSIS*****
Capo II
Disposizioni in materia di
giustizia tributaria
Art. 10
Reclamo e mediazione
1. All'articolo
17-bis, comma 1,
del decreto legislativo
31
dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro»
sono sostituite
dalle seguenti: «cinquantamila euro».
2. Le
modifiche di cui
al comma 1
si applicano agli
atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3. All'articolo 39,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, dopo la
parola: «ente», sono
inserite le seguenti:
«e
dell'agente della riscossione».
3-bis. All'articolo 17-bis del decreto
legislativo 31 dicembre
1992,
n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i
tributi costituenti risorse
proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della
decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26
maggio
2014».
Art. 11
Definizione agevolata delle
controversie tributarie
1. Le controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in
cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado
del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito
di rinvio,
possono essere definite, a
domanda del soggetto
che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne
ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di
cui all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo
grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui
all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla
notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli
interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,
entro il 31
agosto
2017, con le forme previste dalla legislazione
vigente per
l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui
al
presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria
in cui e' parte il medesimo ente.
2. In caso di
controversia relativa esclusivamente
agli interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi in
contestazione. In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto
alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia
stato definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le
controversie il
cui ricorso sia
stato
notificato
alla controparte entro la data di entrata
in vigore del
presente
decreto e per le quali alla data di presentazione
della
domanda di cui al comma
1 il processo
non si sia
concluso con
pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla
definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo
2,
paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom
del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio,
del 26 maggio
2014, e l'imposta
sul valore aggiunto
riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti
di Stato ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,
del 13 luglio 2015.
5. Al versamento degli
importi dovuti si applicano le
disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e'
ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila
euro.
Il termine per il pagamento
degli importi dovuti
ai sensi del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per
cento
del totale delle somme dovute,
scade il 30
settembre 2017 e il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
a) per
il 2017, la
scadenza della seconda
rata, pari
all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata
al 30
novembre;
b) per il 2018, la
scadenza della terza e ultima rata, pari
al
residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al
30 giugno.
Per ciascuna controversia
autonoma e' effettuato
un separato
versamento. Il contribuente che
abbia manifestato la
volonta' di
avvalersi della definizione agevolata di
cui all'articolo 6, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti
dal comma
2 della stessa
disposizione, puo' usufruire
della definizione
agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella
di
cui al predetto articolo 6.
La definizione si
perfeziona con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o
della
prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione
si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre
2017, per ciascuna controversia autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente
dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma si
intende quella relativa
a
ciascun atto impugnato.
7. Dagli
importi dovuti ai
sensi del presente
articolo si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni
vigenti
in materia di riscossione in
pendenza di giudizio
nonche' quelli
dovuti per la definizione
agevolata di cui
all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non da'
comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti
rispetto a quanto
dovuto per la
definizione. Gli effetti
della
definizione
perfezionata prevalgono su quelli
delle eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata
in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili
non sono sospese,
salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. In tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se
entro tale
data il contribuente
avra' depositato copia
della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima
rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie
definibili sono sospesi
per sei mesi i
termini di impugnazione, anche
incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di
entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
10. L'eventuale diniego
della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli
atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza
del termine
per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere
impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni
dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo si
estingue in mancanza
di
istanza di trattazione presentata entro il 31
dicembre 2018 dalla
parte che ne
ha interesse. L'impugnazione della
pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia
risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese
del
processo estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate.
11. La definizione
perfezionata dal coobbligato giova
in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non
sia piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del
comma
7.
12. Con uno o piu'
provvedimenti del direttore
dell'agenzia delle
entrate sono
stabilite le modalita'
di attuazione del
presente
articolo. Tali
modalita' di attuazione
devono garantire il
riversamento
alle regioni dei proventi derivanti dalla
definizione
delle
controversie relative all'IRAP
e all'addizionale regionale
all'IRPEF,
in coerenza con
quanto previsto dall'articolo
9 del
decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
13. Qualora, a seguito
del monitoraggio cui all'articolo 17,
comma
12 della legge 31
dicembre 2009, n.
196, le maggiori
entrate
derivanti
dall'attuazione del presente
articolo non dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi
da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel
caso di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle
maggiori entrate
previste, gli stessi possono
essere destinati, prioritariamente a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori
introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016
n, 232, nonche', per
l'eventuale eccedenza, al
reintegro anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e
programmi di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da
disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
***** OMISSIS*****
Art. 58
Modifiche alla
disciplina dell'imposta sul
reddito di impresa:
disciplina del trattamento delle riserve imposta
sul reddito di
impresa presenti al momento della fuoriuscita
dal regime
1. All'articolo 55-bis
del testo unico delle imposte sui
redditi
approvato con decreto del Presidente della
repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di fuoriuscita
dal regime di
cui al presente
articolo anche a
seguito di cessazione
dell'attivita', le somme
prelevate a carico delle
riserve di utili
formate nei periodi
d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente
articolo,
nei limiti in cui le stesse
sono state assoggettate
a tassazione
separata,
concorrono a formare
il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi
soggetti
e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari
all'imposta di
cui al comma 1, primo periodo.».
Art. 59
Transfer pricing
1. All'articolo 110, del
testo unico delle
imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I componenti del
reddito derivanti da operazioni con societa'
non residenti nel
territorio dello Stato,
che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono
controllate dalla
stessa societa' che
controlla l'impresa, sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che
sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in
condizioni di
libera concorrenza e in circostanze comparabili,
se ne deriva
un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche
se ne
deriva una diminuzione del
reddito, secondo le
modalita' e alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla
base
delle migliori pratiche
internazionali, le linee
guida per
l'applicazione del presente comma.».
2. Dopo
l'articolo 31-ter del
decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente:
«Art. 31-quater
(Rettifica in diminuzione
del reddito per
operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale).
- 1.
La rettifica in diminuzione del
reddito di cui
all'articolo 110,
comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, puo' essere riconosciuta:
a) in
esecuzione degli accordi
conclusi con le
autorita'
competenti degli Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli
previste dalle convenzioni
internazionali contro le
doppie
imposizioni sui redditi
o dalla
Convenzione relativa
all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica
degli
utili
di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles
il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993,
n.
99;
b) a
conclusione dei controlli
effettuati nell'ambito di
attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi
dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di
istanza da parte del contribuente da
presentarsi
secondo le modalita' e
i termini previsti
con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una
rettifica in
aumento definitiva e conforme
al principio di
libera concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una
convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta
un adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta'
per
il contribuente di
richiedere l'attivazione delle
procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i
presupposti.».
***** OMISSIS*****
FINE TESTO