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Roma, 11 luglio 2017

 

Circolare n. 121/2017

 

Oggetto: Tributi – Definitive le misure contenute nella Manovra correttiva – D.L. n.50/2017 convertito nella legge 21.6.2017, n.96, su S.O. alla G.U. n.144 del 23.6.2017.

 

Si riepilogano di seguito le disposizioni di natura tributaria contenute nella Manovra correttiva indicata in oggetto.

 

IVA - Split payment (art.1) – L’obbligo del meccanismo del cosiddetto split payment che impone alle PA di versare direttamente all’Erario l’Iva relativa alle fatture di acquisto di beni e servizi è stato esteso; in particolare il novero delle PA che rientrano in questa nuova modalità di versamento dell’Iva è più ampio rispetto a quanto previsto nel D.L. n.50/2017, comprendendo anche Università, Asl, Enti ospedalieri, Enti pubblici di assistenza e previdenza, Agenzie ed enti regionali del lavoro, Fondazioni e teatri, società controllate da detti enti pubblici, società inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; inoltre tra i soggetti fornitori obbligati ad applicare lo split payment sono stati ricompresi, in aggiunta alle società, i professionisti. Ovviamente non riscuotendo più l’Iva i fornitori delle PA potrebbero trovarsi ad essere più facilmente a credito di imposta: per questo motivo è stato previsto che per tali soggetti dal 2018 il rimborso Iva avvenga con tempi più celeri. L’estensione si applica a decorrere dalle fatture emesse dall’1 luglio.

 

Modifiche alla voluntary disclosure (art.1 ter) – Sono state introdotte norme agevolative in materia di rientro agevolato di capitali dall’estero, in particolare relativamente ai redditi di lavoro dipendente e autonomo; inoltre è stato allentato il regime sanzionatorio.

 

Termini di detrazione dell’IVA (art.2) – E’ stato ridotto il termine per esercitare il diritto di detrazione dell’Iva prevedendo che il diritto stesso sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (in precedenza la detrazione era consentita fino alla dichiarazione del secondo anno). La disposizione, che si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dall’1 gennaio 2017, è penalizzante perché aumenta il disallineamento tra i termini dell’accertamento e quelli della detrazione con la conseguenza che la maggiore Iva accertata rimane indetraibile.

 

Indebite compensazioni (art.3) – Com’è noto, è stata abbassata da 15 mila a 5 mila euro la soglia della compensazione oltre la quale occorre il visto di conformità; la modifica riguarda le compensazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, Iva, Irap; in particolare riguardo all’Iva è stato previsto che la limitazione si applichi non solo il credito annuale, ma anche a quelli trimestrali; per contro è stato anticipato il periodo a partire dal quale si può effettuare la compensazione: dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui scaturisce il credito (in precedenza dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione a credito). Sono state inoltre introdotte sanzioni specifiche per le indebite compensazioni: oltre al recupero del credito utilizzato (che non potrà essere versato utilizzando eventuali ulteriori crediti), sarà applicata una sanzione amministrativa del 30 per cento. Infine la presentazione del modello F24 per il pagamento con compensazione dovrà obbligatoriamente avvenire coi canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Aiuto Crescita Economica (art.7) – La legge di conversione ha cancellato le disposizioni che erano state previste in materia di ACE, l’aiuto per incentivare la patrimonializzazione delle imprese; in particolare è stato ripristinato il calcolo del beneficio sulla base dell’incremento del capitale alla data del 31 dicembre 2010 (e non più con riferimento a una base mobile come previsto dal decreto), inoltre sono state ridotte le aliquote ACE. Le modifiche si applicano a partire dal periodo d’imposta 2017.

 

Clausole salvaguardia IVA e accise (art.9) – Gli aumenti dell’aliquota Iva e delle accise previsti dalla legge di Stabilità 2015 qualora i saldi di finanza pubblica non fossero in equilibrio è ulteriormente slittato al 2018 per l’Iva e al 2019 per le accise.

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale (art.9 bis) – Gli Studi di Settore vengono soppiantati dai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) a decorrere dal periodo d’imposta 2017. La novità rispetto agli Studi è che i nuovi indici consentiranno di accedere a regimi premiali, anziché essere strumenti di accertamento. Con successivo decreto il Ministero delle Finanze stabilirà i vari gradi di affidabilità che saranno riconosciuti alle imprese contribuenti in base ai ricavi dichiarati. I regimi premiali riguarderanno la possibilità di compensazioni senza visto di conformità, nonché la riduzione dei termini di accertamento.

 

Reclamo e mediazione (art.10) – E’ stato confermato che per controversie tributarie fino a 50 mila euro (in precedenza 20 mila) diventa obbligatorio esperire gli istituti della mediazione e del reclamo, a partire dagli atti notificati dal 2018. La legge di conversione ha chiarito che la norma non si applica ai tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali secondo le norme comunitarie e dunque ai tributi doganali.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art.11) – Sono state confermate le disposizioni per la definizione agevolata delle liti contro l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio il cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge); la legge di conversione ha aperto la possibilità anche agli enti locali di applicare la definizione agevolata per i tributi di loro competenza. Sono esclusi dalla definizione agevolata i ricorsi che riguardano i tributi doganali (Iva all’importazione, dazi, accise). La definizione agevolata avviene col pagamento delle imposte dovute più gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza le sanzioni e gli interessi di mora. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017; il pagamento può essere rateizzato se supera i 2 mila euro.

 

IRI (art.58) – Com’è noto, la legge di bilancio 2017 ha introdotto il regime IRI una nuova tassazione separata del reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevedendo che il reddito di impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e tassato con aliquota IRES (pari al 24 per cento). Le disposizioni del decreto legge n.50, confermate dalla legge di conversione, prevedono che gli utili conseguiti nel corso del regime IRI prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza di tale regime concorreranno integralmente a formare il reddito del soggetto percettore. L’IRI che era stata versata su quegli utili dalla società contribuirà a costituire un credito d’imposta in capo al percettore stesso.

 

Transfer pricing (art.59) – La legge di conversione ha confermato le modifiche alla disciplina del transfer pricing introdotte dal decreto legge n.50. Pertanto nelle transazioni infragruppo non c’è più un riferimento al valore normale dei beni e servizi scambiati, bensì vale ora il criterio del prezzo di libera concorrenza.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.89/2017

Codirettore

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 

Testo del decreto-legge  24  aprile  2017, n. 50  coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

 

La Camera dei deputati ed il  Senato della Repubblica  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                                Titolo I

        DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

                                Capo I

                Disposizioni in materia di entrate

                                Art. 1

         Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni  di

beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti      di

amministrazioni pubbliche, come definite    dall'articolo 1, comma 2,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e

integrazioni, per le  quali  i  cessionari  o  committenti  non  sono

debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in  materia  d'imposta

sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai  medesimi

secondo  modalita'  e  termini  fissati  con  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze.»;

    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle

operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

    a) societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo

comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla  Presidenza

del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

    b) societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo

comma,  n.  1),  del  codice  civile,  direttamente  dalle   regioni,

province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;

    c) societa' controllate direttamente o indirettamente,  ai  sensi

dell'articolo 2359, primo comma, n.  1),  del  codice  civile,  dalle

societa' di cui  alle  lettere  a)  e  b),  ancorche'  queste  ultime

rientrino fra le societa'  di  cui  alla  lettera  d)  ovvero  fra  i

soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre

2009, n. 196;

    d) societa' quotate inserite nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa

italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

di cui al comma 1 puo' essere individuato un  indice  alternativo  di

riferimento per il mercato azionario.

  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al

termine di scadenza della misura speciale di  deroga  rilasciata  dal

Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della

direttiva 2006/112/CE.

     1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i

committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un  documento

attestante la  loro  riconducibilita'  a  soggetti  per  i  quali  si

applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo.  I  cedenti   e

prestatori   in   possesso   di   tale   attestazione   sono   tenuti

all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

  1-quinquies. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  si

applicano  agli  enti  pubblici  gestori   di   demanio   collettivo,

limitatamente alle cessioni di beni e  alle  prestazioni  di  servizi

afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

    c) il comma 2 e' abrogato.

    c-bis) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Operazioni

effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e

societa'».    

  2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei».

  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono stabilite    le modalita' di attuazione delle norme  di

cui ai commi 1 e 2   .

  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle

operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal    luglio

2017.

     4-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  i  rimborsi  da  conto

fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,

sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di  gestione

prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9  luglio

1997, n. 241, a valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  sulla

contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di

bilancio».

  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le

modalita' di attuazione del comma 4-bis.

  4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si  interpretano

nel senso che esse si applicano  alle  prestazioni  di  trasporto  di

veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie  rispetto  alle

prestazioni  principali  di  trasporto   di   persone,   assoggettate

all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5  e  del

10 per cento, ai sensi del numero 1-ter)  della  parte  II-bis  della

tabella A e del numero 127-novies) della parte III  della  tabella  A

allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi

dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito  di

applicazione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del  31

dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in

applicazione dell'articolo 60-bis del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.    

 

                          ***** OMISSIS*****

 

                               Art. 1 ter

        Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure

  1. All'articolo 5-octies, comma  1,  del  decreto-legge  28  giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto

1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

  «a-bis) se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono

redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma  1,  lettere

c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  non  si

applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;

  b) alla lettera c), dopo le parole: «del  presente  articolo»  sono

inserite le seguenti: «, nonche' per le imposte di  cui  all'articolo

19, commi 13 e  18,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

  c) alla lettera g):

  1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono  sostituite  dalle

seguenti: «alla lettera f)»;

  2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera »

sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le  parole:

«le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti:  «.

L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della

maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia'

versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai

sensi del numero 1) della presente lettera»;

  3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera »

sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le  parole:

«le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le  seguenti:  «.

L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della

maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia'

versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai

sensi del numero 1) della presente lettera».

  2. La disposizione di cui al comma  1,  lettera  a),  del  presente

articolo si applica anche agli atti emanati  ai  sensi  dell'articolo

5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.

167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.

227, non ancora  definiti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle

imposte gia' pagate.    

 

                          ***** OMISSIS*****

 

                                Art. 2

                       Modifiche all'esercizio

                del diritto alla detrazione dell'IVA

  1. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo  e'  sostituito

dal seguente: «Il diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  ai

beni e servizi acquistati  o  importati  sorge  nel  momento  in  cui

l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la

dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione  e'

sorto ed alle condizioni  esistenti  al  momento  della  nascita  del

diritto medesimo.»

  2. All'articolo 25,    primo comma   , del decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero»  a

«imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale e' esercitato

il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il

termine  di  presentazione  della  dichiarazione   annuale   relativa

all'anno di ricezione della fattura e  con  riferimento  al  medesimo

anno.»

     2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  alle

fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.  

 

                          ***** OMISSIS*****

 

                                Art. 3

                Disposizioni in materia di contrasto

                     alle indebite compensazioni

  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  primo  periodo  sono  soppresse  le   parole:   «di   cui

all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973,  n.  602»  e  le  parole  «15.000  euro  annui»  sono

sostituite con le parole «5.000 euro annui»;

    b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nei  casi  di

utilizzo in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al  presente

comma  in  violazione  dell'obbligo  di  apposizione  del  visto   di

conformita'    o della sottoscrizione  di  cui,  rispettivamente,  al

primo e al secondo periodo    sulle dichiarazioni da cui  emergono  i

crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi

dello stesso articolo 17 dei crediti che  emergono  da  dichiarazioni

con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi

da quelli abilitati, con l'atto di cui  all'articolo  1,  comma  421,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede  al  recupero

dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione  delle  modalita'

di  cui  al  primo  periodo  e  dei   relativi   interessi,   nonche'

all'irrogazione delle sanzioni.»

  2. All'articolo 10, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge 

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge      3

agosto 2009, n. 102   , sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 7:

  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I contribuenti che

intendono  utilizzare  in  compensazione   il   credito   annuale   o

infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori  a

5.000 euro annui hanno  l'obbligo  di  richiedere  l'apposizione  del

visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  sulla  dichiarazione  o

sull'istanza da cui emerge il credito»;

  2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «In  alternativa   la

dichiarazione» sono inserite le seguenti: «o l'istanza»;

  3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:

  «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui  al

presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di

conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al  primo

e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono  i

crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi

dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni  o

istanze con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti

diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1,  comma

421, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  l'ufficio  procede  al

recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati  in  violazione  delle

modalita' di cui al primo periodo e dei relativi  interessi,  nonche'

all'irrogazione delle sanzioni.»    

    b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle

seguenti «5.000 euro».

  3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.

248, le parole: «per importi superiori  a  5.000  euro  annui,»  sono

sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle  imposte

sui redditi e alle relative addizionali, alle  ritenute  alla  fonte,

alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sul  reddito,  all'imposta

regionale sulle attivita'  produttive  e  dei  crediti  d'imposta  da

indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».

     4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre  2004,  n.

311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per  il  pagamento

delle somme dovute, di cui al periodo precedente,  non  e'  possibile

avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In  caso  di  iscrizione  a  ruolo

delle somme dovute, per il  relativo  pagamento  non  e'  ammessa  la

compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122».

  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.

241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, terzo periodo, le  parole:  «a  partire  dal  giorno

sedici del  mese  successivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a

partire dal decimo giorno successivo»;

  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato  in  compensazione

risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano

il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente

articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della

disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   e'   fissata   con

provvedimenti  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  altresi'

indicate le modalita'  con  le  quali  lo  scarto  e'  comunicato  al

soggetto interessato».

  4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto  2004,  n.

206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al

primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione  negli

elenchi del collocamento obbligatorio di  cui  alla  legge  12  marzo

1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla

legge 23 novembre 1998, n. 407».

  4-quater. A decorrere dal 1º  gennaio  2018,  in  luogo  di  quanto

previsto dall'articolo 7, comma  1,  primo  periodo,  della  legge  3

agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di

atti  di  terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice,  dei  loro

superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3  della  citata

legge n. 206 del 2004 e'  assicurata,  ogni  anno,  la  rivalutazione

automatica in misura  pari  alla  variazione  dell'indice  ISTAT  dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso

ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si  applica

un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento

calcolato  sull'ammontare  dello  stesso   trattamento   per   l'anno

precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo  69  della

legge  23  dicembre  2000,  n.   388,   da   riferire   alla   misura

dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui  al  secondo  periodo

del presente comma sono compresi in quelli di cui  al  primo  periodo

del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

  4-quinquies. All'onere derivante dal comma  4-quater,  valutato  in

417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000

euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000  euro

per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000  euro  per

l'anno 2025, 3.035.000 euro  per  l'anno  2026  e  3.439.000  euro  a

decorrere dall'anno 2027, si provvede,  quanto  a  200.000  euro  per

l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020,  a  1.163.000  euro  per

l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000  euro  per

l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000  euro  per

l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a  3.439.000  euro  a

decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.

190,  e,  quanto  a  217.000   euro   per   l'anno   2019,   mediante

corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  4-sexies. Agli oneri valutati  di  cui  al  comma  4-quinquies,  si

applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196.    

 

                          ***** OMISSIS*****

 

                                 Art. 7

              Rideterminazione delle aliquote dell'ACE

  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. Dall'ottavo periodo d'imposta  l'aliquota  percentuale  per  il

calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'

fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo  triennio

di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre  2015,  al  31

dicembre  2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,

rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per  cento

e all'1,6 per cento».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal

periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  del  31

dicembre 2016.

  3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini  dell'imposta  sui

redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a

quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale

imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata

applicando le disposizioni di cui al comma 1.    

 

                          ***** OMISSIS*****

 

                               Art. 9

Avvio  della   sterilizzazione   delle   clausole   di   salvaguardia

           concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise

  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), le  parole  «e'  incrementata  di  tre  punti

percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti:  «e'

incrementata di 1,5 punti  percentuali  dal    gennaio  2018  e  di

ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e  di

un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

    b)  alla  lettera  b),  le  parole  «e  di  ulteriori  0,9  punti

percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «e

di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;  la  medesima

aliquota e' ridotta di 0,5  punti  percentuali  a  decorrere  dal 

gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e'  fissata  al  25  per

cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;

    c) alla lettera c), le parole  «2018»,  ovunque  ricorrano,  sono

sostituite dalle seguenti: «2019».

 

                               Art. 9 bis

              Indici sintetici di affidabilita' fiscale

  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi  imponibili

e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da  parte  dei

contribuenti e il rafforzamento della  collaborazione  tra  questi  e

l'Amministrazione finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di  forme  di

comunicazione  preventiva  rispetto  alle  scadenze   fiscali,   sono

istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti

attivita' di impresa,  arti  o  professioni,  di  seguito  denominati

«indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi

di  dati  e  informazioni  relativi   a   piu'   periodi   d'imposta,

rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi  a  verificare

la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,

anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su  una

scala da 1 a 10 il grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a

ciascun contribuente, anche al fine  di  consentire  a  quest'ultimo,

sulla  base  dei  dati  dichiarati  entro  i  termini  ordinariamente

previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.

  2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze entro il 31 dicembre del  periodo  d'imposta  per  il

quale  sono  applicati.  Le  eventuali  integrazioni  degli   indici,

indispensabili   per   tenere   conto   di   situazioni   di   natura

straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti

economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate

attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il

mese di febbraio del periodo d'imposta successivo  a  quello  per  il

quale sono applicate. Gli indici sono  soggetti  a  revisione  almeno

ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima  revisione.

Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da

emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le

attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici

ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta

in  corso  al  31  dicembre  2017,  il  provvedimento  del  direttore

dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente  periodo  e'  emanato

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto.

  3.  I  dati  rilevanti   ai   fini   della   progettazione,   della

realizzazione, della costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici

sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste  dall'ordinamento

vigente,  dalle  fonti  informative  disponibili  presso   l'anagrafe

tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della  guardia

di finanza, nonche' da altre fonti.

  4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche  al

fine  di  consentire  un'omogenea  raccolta   informativa,   i   dati

economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli

stessi, sulla base di quanto previsto dalla  relativa  documentazione

tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  indipendentemente

dal  regime   di   determinazione   del   reddito   utilizzato.   Con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare

entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano  gli  indici,

sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione

del primo periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli

indici per  tutte  le  attivita'  economiche  interessate,  anche  ai

parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,  della  legge

28  dicembre  1995,  n.  549,  e  agli  studi  di  settore   previsti

dall'articolo 62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.

Per i periodi d'imposta 2017 e  2018,  il  provvedimento  di  cui  al

secondo periodo del  presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine

previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,   per

l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai  predetti

periodi d'imposta.

  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti  o

degli intermediari di cui  essi  possono  avvalersi,  anche  mediante

l'utilizzo  delle  reti  telematiche   e   delle   nuove   tecnologie

informatiche,  appositi  programmi  informatici   di   ausilio   alla

compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4,  nonche'

gli  elementi  e  le  informazioni  derivanti   dall'elaborazione   e

dall'applicazione degli indici.

  6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta  nei  quali  il

contribuente:

  a) ha iniziato  o  cessato  l'attivita'  ovvero  non  si  trova  in

condizioni di normale svolgimento della stessa;

  b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi  quelli

di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  di

ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o

revisione dei relativi indici.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono

essere previste ulteriori ipotesi di  esclusione  dell'applicabilita'

degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

  8. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

istituita  una  commissione  di  esperti,  designati   dallo   stesso

Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni  dell'Amministrazione

finanziaria, delle organizzazioni economiche  di  categoria  e  degli

ordini  professionali.  La  commissione  e'  sentita  nella  fase  di

elaborazione e, prima  dell'approvazione  e  della  pubblicazione  di

ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso

a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche'  sulle  attivita'

economiche per  le  quali  devono  essere  elaborati  gli  indici.  I

componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a  titolo

gratuito. Non spetta ad essi il rimborso  delle  spese  eventualmente

sostenute.  Fino  alla  costituzione  della  commissione  di  cui  al

presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla  commissione  degli

esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8  maggio  1998,

n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla  commissione

di  cui  al  presente  comma  a  decorrere  dalla  data   della   sua

costituzione.

  9. Per i periodi d'imposta per i  quali  trovano  applicazione  gli

indici,   i   contribuenti   interessati   possono   indicare   nelle

dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi,  non  risultanti

dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base

imponibile ai fini delle  imposte  sui  redditi,  per  migliorare  il

proprio profilo di  affidabilita'  nonche'  per  accedere  al  regime

premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti  positivi

rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'

produttive e determinano un corrispondente maggior volume  di  affari

rilevante  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.   Ai   fini

dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   salva   prova    contraria,

all'ammontare  degli  ulteriori  componenti  positivi   di   cui   ai

precedenti  periodi  si  applica,  tenendo  conto  dell'esistenza  di

operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,

l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa  alle

operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni  di

beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

  10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9  non  comporta

l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento

delle relative imposte sia effettuato  entro  il  termine  e  con  le

modalita' previsti per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui

redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme

dovute a titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte  ai  sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  11. In  relazione  ai  diversi  livelli  di  affidabilita'  fiscale

conseguenti all'applicazione  degli  indici,  determinati  anche  per

effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di  cui  al

comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:

  a) l'esonero dall'apposizione  del  visto  di  conformita'  per  la

compensazione di crediti per un importo non superiore a  50.000  euro

annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un  importo

non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte  dirette

e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;

  b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla

prestazione della garanzia per i  rimborsi  dell'imposta  sul  valore

aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

  c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina  delle  societa'

non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.

724, anche ai fini di quanto previsto al secondo  periodo  del  comma

36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

  d)  l'esclusione  degli  accertamenti  basati   sulle   presunzioni

semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo

periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre

1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

  e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione  in  funzione

del  livello  di  affidabilita',  dei  termini   di   decadenza   per

l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma  1,  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,

con riferimento al  reddito  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo,  e

dall'articolo  57,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

  f)  l'esclusione  della  determinazione   sintetica   del   reddito

complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a  condizione  che  il  reddito

complessivo  accertabile  non  ecceda  di  due   terzi   il   reddito

dichiarato.

  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono

individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento

alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la  graduazione  dei

benefici premiali indicati al comma  11;  i  termini  di  accesso  ai

benefici possono essere  differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di

attivita' svolto dal contribuente.

  13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato  dai  benefici

premiali di cui al comma 11, in caso  di  violazioni  che  comportano

l'obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo  331  del  codice  di

procedura penale per uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo

10 marzo 2000, n. 74, non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al

comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

  14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia  di  finanza,

nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi  del

rischio  di  evasione  fiscale,  tengono   conto   del   livello   di

affidabilita' fiscale dei  contribuenti  derivante  dall'applicazione

degli  indici  nonche'  delle  informazioni  presenti   nell'apposita

sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

605.

  15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,  n.  146,

dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli

indici sintetici di  affidabilita'  fiscale».  La  societa'  indicata

nell'articolo 10, comma 12,  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,

provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a

sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare

le   attivita'   di   analisi   per   contrastare   la    sottrazione

all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura  contributiva,

ad aggiornare la mappa del rischio di evasione  e  a  individuare  le

relative aree territoriali e settoriali di  intervento.  Al  fine  di

consentire lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  precedente

periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori

attivita' svolte dalla medesima societa' per altre  finalita'  e  per

conto di altre amministrazioni, la  stessa  societa'  puo'  stipulare

specifiche  convenzioni  con  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi  ad  oggetto

anche  lo  scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,  dei

risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre

attivita', sono stipulate esclusivamente per le  finalita'  stabilite

dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le  convenzioni

che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per

il contrasto della sottrazione di basi imponibili,  anche  di  natura

contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree  di  competenza,

con le agenzie fiscali, con  l'Istituto  nazionale  della  previdenza

sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo  della

guardia di finanza. Le quote  di  partecipazione  al  capitale  della

societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono  essere

cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, in conformita' ai principi disposti dal decreto  legislativo

19 agosto 2016, n. 175.

  16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai

fini  della  costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici,  o  di

comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,

del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle

entrate,  prima  della  contestazione  della  violazione,   mette   a

disposizione del contribuente, con le modalita' di  cui  all'articolo

1, commi da 634 a 636, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  le

informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire  la

comunicazione dei dati  o  a  correggere  spontaneamente  gli  errori

commessi. Del comportamento del contribuente  si  tiene  conto  nella

graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei

casi di omissione della comunicazione di cui al primo  periodo,  puo'

altresi'  procedere,  previo  contraddittorio,  all'accertamento  dei

redditi,  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e

dell'imposta sul  valore  aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del

secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono

emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del

presente articolo.

  18.   Le   disposizioni   normative   e   regolamentari    relative

all'elaborazione   e   all'applicazione   dei   parametri    previsti

dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.

549, e degli studi  di  settore  previsti  dagli  articoli  62-bis  e

62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  cessano  di

produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli  stessi,

con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli  indici.

Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le  norme

che, per fini diversi  dall'attivita'  di  controllo,  rinviano  alle

disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti  previsti  per

l'applicazione degli studi di settore  si  intendono  riferite  anche

agli indici. Per le attivita' di  controllo,  di  accertamento  e  di

irrogazione  delle  sanzioni  effettuate  in  relazione  ai   periodi

d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano

le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati

l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'articolo

7-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

  19. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.    

 

                         ***** OMISSIS*****

 

                               Capo II

              Disposizioni in materia di giustizia tributaria

 

                               Art. 10

                        Reclamo e mediazione

  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila  euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «cinquantamila euro».

  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli  atti

impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

  3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111,  dopo  la  parola:  «ente»,  sono  inserite  le   seguenti:   «e

dell'agente della riscossione».

     3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo  31  dicembre

1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

  «1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse

proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),

della decisione 2014/335/UE, Euratom del  Consiglio,  del  26  maggio

2014».    

 

                               Art. 11

         Definizione agevolata delle controversie tributarie

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui

e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e  grado  del

giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di  rinvio,

possono essere definite, a  domanda  del  soggetto  che  ha  proposto

l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la

legittimazione, col pagamento di tutti gli importi  di  cui  all'atto

impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e

degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di  cui  all'articolo

20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo  alla  notifica

dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e  gli  interessi

di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     1-bis. Ciascun ente territoriale puo'  stabilire,  entro  il  31

agosto 2017, con le forme previste  dalla  legislazione  vigente  per

l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di  cui

al presente articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione

tributaria in cui e' parte il medesimo ente.    

  2. In caso di controversia relativa esclusivamente  agli  interessi

di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la  definizione

e' dovuto il quaranta per cento degli importi  in  contestazione.  In

caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni  collegate

ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun

importo qualora il rapporto relativo ai tributi  sia  stato  definito

anche con modalita' diverse dalla presente definizione.

  3. Sono definibili le controversie     il  cui  ricorso  sia  stato

notificato alla controparte entro la data di entrata  in  vigore  del

presente decreto    e per le quali alla data di  presentazione  della

domanda di cui al comma  1  il  processo  non  si  sia  concluso  con

pronuncia definitiva.

  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche

solo in parte:

    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,

paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del

Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,

del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa

all'importazione;

    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai

sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,

del 13 luglio 2015.

  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le  disposizioni

previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.

218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non  e'  ammesso

il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.

Il termine per  il  pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  del

presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento

del totale delle somme dovute,  scade  il  30  settembre  2017  e  il

contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

    a)  per  il  2017,  la  scadenza   della   seconda   rata,   pari

all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata al 30

novembre;

    b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima  rata,  pari  al

residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al 30  giugno.

Per  ciascuna  controversia  autonoma  e'  effettuato   un   separato

versamento. Il contribuente che  abbia  manifestato  la  volonta'  di

avvalersi della definizione agevolata  di  cui  all'articolo  6,  del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal  comma

2  della  stessa  disposizione,  puo'  usufruire  della   definizione

agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a  quella  di

cui al predetto articolo 6.  La  definizione  si  perfeziona  con  il

pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della

prima rata. Qualora non ci siano importi da versare,  la  definizione

si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

  6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna  controversia  autonoma

e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta

di bollo. Per controversia autonoma  si  intende  quella  relativa  a

ciascun atto impugnato.

  7.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si

scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti

in materia di riscossione in  pendenza  di  giudizio  nonche'  quelli

dovuti per  la  definizione  agevolata  di  cui  all'articolo  6  del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque

luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'  eccedenti

rispetto a quanto  dovuto  per  la  definizione.  Gli  effetti  della

definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali

pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima  dell'entrata

in vigore del presente articolo.

  8. Le controversie  definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il

contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di

volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal

caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017.  Se  entro  tale

data  il  contribuente  avra'  depositato  copia  della  domanda   di

definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,

il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

  9. Per le controversie definibili  sono  sospesi  per  sei  mesi  i

termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce

giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data  di  entrata

in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

  10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31

luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti

processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi

all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in

cui la definizione della lite e' richiesta in  pendenza  del  termine

per impugnare, la pronuncia  giurisdizionale  puo'  essere  impugnata

unitamente al diniego della definizione entro sessanta  giorni  dalla

notifica di quest'ultimo. Il processo  si  estingue  in  mancanza  di

istanza di trattazione presentata entro il  31  dicembre  2018  dalla

parte  che  ne   ha   interesse.   L'impugnazione   della   pronuncia

giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non

definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del

processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  11. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore

degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'

pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma

7.

  12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'agenzia  delle

entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente

articolo.      Tali  modalita'  di  attuazione  devono  garantire  il

riversamento alle regioni dei proventi  derivanti  dalla  definizione

delle controversie  relative  all'IRAP  e  all'addizionale  regionale

all'IRPEF, in  coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  9  del

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.    

  13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17,  comma

12 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  le  maggiori  entrate

derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   non   dovessero

realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17,  commi  da

12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009.  Nel  caso  di

realizzazione di ulteriori introiti rispetto  alle  maggiori  entrate

previste, gli stessi possono  essere  destinati,  prioritariamente  a

compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di

cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016

n, 232,  nonche',  per  l'eventuale  eccedenza,  al  reintegro  anche

parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni  e  programmi  di

spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13,  da  disporre

con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal  Ministro

dell'economia e delle finanze.

 

                          ***** OMISSIS*****

 

                                Art. 58

Modifiche  alla  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  di  impresa:

  disciplina del trattamento delle riserve  imposta  sul  reddito  di

  impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime

  1. All'articolo 55-bis del testo unico delle  imposte  sui  redditi

approvato con decreto del Presidente  della  repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

  «6-bis. In caso di  fuoriuscita  dal  regime  di  cui  al  presente

articolo anche a  seguito  di  cessazione  dell'attivita',  le  somme

prelevate a  carico  delle  riserve  di  utili  formate  nei  periodi

d'imposta di applicazione delle disposizioni del  presente  articolo,

nei limiti in cui le stesse  sono  state  assoggettate  a  tassazione

separata,   concorrono   a    formare    il    reddito    complessivo

dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti

e' riconosciuto un credito d'imposta in misura  pari  all'imposta  di

cui al comma 1, primo periodo.».

 

                               Art. 59

                           Transfer pricing

  1. All'articolo 110, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

  «7. I componenti del reddito derivanti da operazioni  con  societa'

non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o

indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono

controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono

determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero

stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di

libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un

aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se  ne

deriva una diminuzione del  reddito,  secondo  le  modalita'  e  alle

condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro

dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base

delle  migliori  pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per

l'applicazione del presente comma.».

  2.  Dopo  l'articolo  31-ter  del  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente:

  «Art.  31-quater  (Rettifica  in  diminuzione   del   reddito   per

operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale). -  1.

La rettifica in diminuzione del  reddito  di  cui  all'articolo  110,

comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte  sui  redditi

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, puo' essere riconosciuta:

    a)  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le   autorita'

competenti degli Stati esteri a seguito  delle  procedure  amichevoli

previste  dalle   convenzioni   internazionali   contro   le   doppie

imposizioni   sui   redditi   o        dalla   Convenzione   relativa

all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli

utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta  a

Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo  1993,

n. 99;    

    b)  a  conclusione  dei  controlli  effettuati   nell'ambito   di

attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano  condivisi

dagli Stati partecipanti;

    c) a seguito di istanza da parte del contribuente da  presentarsi

secondo le modalita' e  i  termini  previsti  con  provvedimento  del

Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di  una  rettifica  in

aumento definitiva e conforme  al  principio  di  libera  concorrenza

effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per

evitare le doppie imposizioni sui redditi che  consenta  un  adeguato

scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la  facolta'  per

il  contribuente  di   richiedere   l'attivazione   delle   procedure

amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».

 

                          ***** OMISSIS*****

 

FINE TESTO